Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è riconosciuto per il periodo durante il quale il nucleo familiare richiedente si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, e, in ogni caso, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.
La normativa prevede che il Rdc possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.
Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lett. b), punto 5), del D.L. n. 4/2019, “in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9”.