Il Decreto Ristori – Dl del 28 ottobre 2020 n. 137 che contiene misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in particolare, misure di sostegno economico per le attività che hanno subito uno stop a causa delle misure anti-Covid previste dal DPCM 24 ottobre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020 ed è entrato in vigore dal 29 ottobre (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Sono previste le seguenti misure:
Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo
È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro. All’articolo 16 della bozza del decreto ristori si legge che:
«per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paraolimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche».
Domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori:
- Stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- Intermittenti;
- Autonomi occasionali;
- Incaricati di vendita a domicilio;
- Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
- Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;
- Dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Lavoratori Stagionali
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge e che abbiano inoltre svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, è riconosciuta una indennità pari a 1000 euro.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione che siano impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo oppure degli stabilimenti termali e che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto a patto che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto.
La misura di sostegno, introdotta dal decreto-legge 104/2020, prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva pari a mille euro. Coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che quindi rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, che verrà perciò erogata direttamente dall’INPS. Coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 oppure che hanno presentato domanda ma questa risulta “Respinta”, devono quindi presentare una nuova domanda per l’indennità onnicomprensiva.
Reddito di emergenza
Ai nuclei famigliari già beneficiari della quota del Reddito di Emergenza di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il Rem è anche riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono oppure hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 15 del decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2 bis e 3 dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.