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DIMISSIONI PADRE

by Alberto Marini

Dimissioni per il padre lavoratore dipendente entro il primo anno di vita del figlio

Il padre lavoratore dipendente che si dimetta durante il primo anno di vita del bimbo non deve rispettare il periodo di preavviso ancorché non abbia fruito del congedo di paternità.

Lo precisa l’Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota protocollo n. 896/2020. Ai servizi ispettivi infatti era stata chiesta l’interpretazione dell’art. 55, comma 1 e 2, del dlgs n. 151/2001 (Testo unico maternità) come modificato dal dlgs n. 80/2015 (c.d. “Jobs Act“) con particolare riferimento all’obbligo di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore padre che non abbia fruito del congedo di paternità durante il periodo “coperto” dal divieto di licenziamento, cioè durante il primo anno di vita del bambino.

Il combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato articolo 55 lasciavano nel dubbio l’interprete. Infatti, se il lavoratore padre che si dimetta nel periodo “coperto”, ai sensi dell’art. 54, dal divieto di licenziamento, sia esonerato dall’obbligo di preavviso solo a condizione che abbia fruito del congedo di paternità oppure se tale condizione debba essere riferita esclusivamente al diritto di fruire della relativa indennità sostitutiva del preavviso.

L’Ispettorato in merito chiarisce che il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutivaDiversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all’esonero dal preavviso.

A tal fine il padre lavoratore dipendente potrà informare il proprio datore di lavoro della situazione familiare anche all’atto di presentazione delle dimissioni per motivare il mancato rispetto del preavviso.


Per informazioni o chiarimenti non esitare a contattarci!!

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