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DECRETO 216/2020 EMILIA-ROMAGNA

by Alberto Marini

Le misure in vigore in Emilia-Romagna da sabato 14 novembre al prossimo 3 dicembre previste nel decreto 216/2020 del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini


1) Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa

Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio.

Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina stessa.

Sono inoltre esonerati coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità.

Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive


2) Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate

È consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

È preferibile svolgere l’attività fisica presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili.

Non sono comunque possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.


3) Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 15 alle 18

Dalle 15 alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati.

La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, se non nelle stesse modalità di cui sopra.


4) Una sola persona per nucleo familiare in negozi ed esercizi di vendita

Negli esercizi di vendita l’accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.


5) Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni

È vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:

  • a) una perimetrazione nel caso di mercati all’aperto;
  • b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
  • c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
  • d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020.

Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa


6) Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi, nei festivi stop anche a qualsia attività di vendita

Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico.

Fanne eccezione la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.


7) Consegne a domicilio sempre consentite e fortemente raccomandate

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.


8) Scuola: sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato

Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.

Tale misura viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.


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