L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.
Chi può richiedere l’assegno sociale?
- Cittadini italiani
- Agli stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza
- Ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Come funziona l’assegno sociale?
Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.
Dal 2009 il legislatore ha imposto, quale ulteriore requisito per la concessione della prestazione assistenziale agli ultra 65enni sprovvisti di redditi, l’accertamento di almeno 10 anni continuativi di soggiorno legale nel nostro paese.
Presupposto imprescindibile per la concessione della prestazione è, infatti, la verifica del requisito della residenza del titolare in Italia.
Al riguardo va precisato che il requisito di residenza deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.
Nel caso di comunicazione di trasferimento della residenza all’estero o qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga che la residenza effettiva non risulti in Italia come invece dichiarato, l’INPS procede alla revoca della prestazione.
Per quanto riguarda gli stranieri il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni si rileva dal titolo, rilasciato dalla competente Autorità italiana, che i richiedenti la prestazione hanno l’obbligo di presentare a corredo della relativa istanza.
Per quanto riguarda i cittadini italiani, il requisito in questione potrà essere desunto dal certificato di residenza oppure, in caso di periodi di residenza remoti, dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune.
Permane comunquev la possibilità per gli interessati di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n.445.
Quanto spetta?
L’importo dell’assegno per il 2020 è pari a 459,83 euro per 13 mensilità.
Limiti di reddito
Il limite di reddito è pari a 5.977,79 euro annui per pensionato singolo mentre è di 11.955,58 euro, se il soggetto è coniugato.
Hanno diritto all’assegno in misura intera
- Soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito
- Soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta
- Soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno
- Soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
Nota Bene
L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.
Non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all’estero.
Se il soggiorno all’estero del titolare dura più di 30 giorni, l’assegno verrà sospeso e, dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.