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TFS / TFR DIPENDENTI PUBBLICI

by Alberto Marini

Quali sono le tempistiche di liquidazione?

A partire dal 01/01/2014, la liquidazione del TFS / TFR per i dipendenti del settore pubblico soggiace per la sua effettiva erogazione ad una particolare tempistica:

  • 12 mesi più 90 gg. in caso di Pensione di vecchiaia/cessazione d’ufficio;
  • 24 mesi più 90 gg. in caso di Pensione Anticipata/dimissioni e tempi più lunghi se si esce con Pensione Quota 100 o altre forme di pensionamento anticipato);
  • una specifica rateizzazione (fino a tre rate) quando supera i 50 mila euro.

Che cos’è l’anticipo del TFR / TFS?

L’art.23 del D.L.  4/2019, convertito in L. 26/2019, ha previsto la possibilità di richiedere (fino ad un massimo di 45 mila euro) un finanziamento bancario, previa procedura di certificazione del credito presso l’Ente certificatore (datore di lavoro pubblico) e la creazione di uno specifico Fondo di garanzia per i casi di insolvenza.

Trova applicazione pertanto nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e nei confronti del personale degli Enti pubblici di ricerca, che sono già andati in pensione o che andranno in pensione.

In attuazione di quanto previsto dall’art.23, del D.L. 4/2019, il 22 aprile 2020 è stato emanato il DPCM contenente il Regolamento che definisce i passaggi necessari per far sì che il pensionato interessato al finanziamento possa ricevere l’erogazione anticipata del suo TFS / TFR.

Ecco in sintesi alcuni punti dell’intero procedimento:

Il pensionato fa domanda per richiedere all’Ente erogatore del TFS / TFR la certificazione del diritto all’anticipazione (La domanda può essere fatta anche tramite Patronato dal sito INPS).

  • L’Ente entro 90 giorni accerta se il richiedente può richiedere l’anticipo e in caso positivo rilascia la certificazione con l’ammontare del TFR/TFS spettante e la data relativa alla maturazione del TFS/TFR;
  • Ottenuta la certificazione il pensionato procede nella scelta della banca accreditata per definire il contratto;
  • La banca svolge le necessarie verifiche (Es. se il richiedente sia protestato, o se il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, risulti a favore del coniuge separato o divorziato);
  • In mancanza di impedimenti la Banca informa l’Ente erogatore che entro 30 giorni (termine non perentorio) fa le sue verifiche e acquisisce il benestare del Fondo di Garanzia e di conseguenza blocca la somma di TFS/TFR che dovrà essere versata alla Banca, entro tre mesi dalla maturazione del diritto alla prima rata o all’importo in un’unica soluzione del TFS/TFR;
  • Ottenuto l’assenso positivo dell’Ente, la Banca, entro 15 giorni, provvede ad accreditare la somma richiesta sul conto del pensionato.

Quale funziona ha il FONDO DI GARANZIA

Il DPCM disciplina altresì la funzione del Fondo di Garanzia (da art. 9 a art.13) che ha il compito di intervenire a copertura del rischio in caso di inadempienza dell’Ente nei confronti delle banche. Da ultimo, si evidenzia la possibilità per il pensionato (soggetto finanziato) a cui è riconosciuta l’anticipazione di richiedere l’estinzione totale o parziale dell’anticipo del TFR/TFS.


Decreto 19 agosto 2020

Il 5 settembre 2020 sulla G.U. 221 è stato pubblicato il Decreto (DPCM 19 agosto 2020) contenente il testo dell’Accordo stipulato tra i diversi Ministeri (Economia, Lavoro e P. Amministrazione) e l’Associazione bancaria italiana.

Ecco i punti trattati:

  • i termini e le modalità di adesione della banc
  • le modalità di adeguamento del contratto di anticipo di TFS/TFR in relazione all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita
  • il tasso di interesse e le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo TFS/TFR
  • lo schema della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR
  • le modalità di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR
  • le modalità di comunicazione tra la banca e l’ente erogatorele specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi

Chi rimane escluso?

Dall’interpretazione letterale della norma in esame discende che sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato:

  • coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione
  • tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate.

Pertanto, è escluso dall’applicazione della norma in argomento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sulla possibilità di fruizione dell’anticipazione per chi va o è andato in pensione con prestazioni diverse (ad esempio Opzione Donna, Ape sociale, Precoci, Pensione in Cumulo ecc.) si ritiene che al momento i titolari di tali trattamenti non rientrano.


In conclusione

Il finanziamento può essere concesso:

  • nei limiti dell’importo netto di 45.000 mila euro o comunque dell’importo inferiore spettante;
  • non può essere soggetto a sequestro, pignoramento, esecuzioni forzate e cautelative;
  • il finanziamento è garantito.

Nel riservarci di fornire ulteriori elementi su gli aspetti operativi che l’Inps emanerà con successivo messaggio, si comunica che la procedura Inps è a tutti gli effetti già in linea.


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PATRONATO Enapa
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