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DECRETO RISTORI QUATER

by Alberto Marini

Lunedì 30 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 30 novembre 2020 n. 157 (Decreto Ristori Quater). E’ previsto uno stanziamento aggiuntivo di 8 miliardi per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia ed ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.

È prevista l’introduzione di nuove indennità (sulla falsa riga di quelle previste nei precedenti decreti) da presentare all’Ente entro il 15 dicembre 2020.

Quali sono queste indennità?


Art.9 – Indennita’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle
vendite

  1. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 1.000 euro.
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La stessa indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  3. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali titolari tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, con almeno 30 giornate, titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate e non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente è riconosciuta una  indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro;
  4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro (oppure con almeno 7 contributi giornalieri ed un reddito inferiore ai 35.000 euro ) è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. Non devono essere titolari di pensione ne’ di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

È inoltre riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro alle seguenti categorie di lavoratori:

  • Dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • Intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
  • Autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (di cui all’articolo 2222 del Codice Civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata INPS alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

I soggetti riconducibili alle categorie sopracitate non devono essere titolari di pensione o di contratto a tempo indeterminato diverso dalla tipologia “a chiamata”;

NOTA BENE

  • Le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917)
  • Le domande devono inoltre essere presentate all’Ente erogatore entro la scadenza del 15 dicembre 2020.

Art.11 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Per i lavoratori dello sport è erogata, per il mese di dicembre, da Sport e Salute spa, un’indennità di 800 euro.

Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Parlimpico.


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