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DL RISTORI – SCADENZE

by Alberto Marini

Attenzione ai termini stabiliti (a pena di decadenza) per la presentazione delle domande degli ultimi due indennizzi da 1.000€ a favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi previste dai DL Ristori

Per effetto del susseguirsi del dl n. 137/2020 (c.d. decreto “ristori”) e del più recente dl n. 157/2020 (c.d. decreto ristori “quater”) e a causa di un pasticcio normativo l’Inps rammenta con il messaggio numero 4589/2020 che esistono tre finestre a cui prestare particolare attenzione.

Il dl n. 157/2020, come esplicitato sopra, ha istituito un ulteriore indennizzo una tantum di 1.000€ a favore delle medesime categorie beneficiarie dell’indennizzo di 1.000€ previsto recentemente con il dl n. 137/2020 (Circ. Inps 137/2020) includendo anche i soggetti che maturano le condizioni al 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del dl n. 157/2020.

Quali sono le categorie di lavoratori interessate?

  • Stagionali in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali;
  • Dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Incaricati alle vendite a domicilio;
  • Lavoratori intermittenti;
  • Lavoratori dello spettacolo;

Entro quando deve essere presentata la richiesta?

Ebbene con riguardo a questa indennità i lavoratori resta fermo il principio secondo il quale (come già sperimentato in passato) i soggetti che hanno già beneficiato del precedente indennizzo da 1.000€ (in questo caso quello di cui al dl n. 137/2020) non dovranno presentare una nuova istanza: l’accredito avverrà automaticamente da parte dell’Istituto di Previdenza.

Coloro, invece, che non ne hanno beneficiato (es. perché hanno maturato i requisiti tra il 30 ottobre 2020 ed il 30 novembre 2020 e, quindi, non avevano i requisiti al 29 ottobre 2020 data di entrata in vigore del dl n. 137/2020) dovranno presentare istanza, a pena di decadenza, all’Inps entro il 15 dicembre 2020.

Resta, invece, confermata al 18 dicembre 2020 la data per la presentazione delle domande relative all’indennizzo del dl n. 137/2020.

Il decreto ristori quater contiene, infine, un ripensamento pure sul termine di decadenza per l’indennizzo di 1.000€ corrisposto sempre alle medesime categorie di lavoratori sopra richiamate dal dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (c.d. decreto “Agosto”): l’articolo 15 del dl n. 137/2020 aveva fissato al 13 novembre 2020 la data ultima per la presentazione di tali istanze, il dl n. 157/2020 riapre i termini sino al 15 dicembre 2020.


Riepiloghiamo quali sono i termini!!

  1. Lavoratori Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, intermittenti, i lavoratori dello spettacolo che non hanno presentato la domanda per l’una tantum di 1.000€ nel mese di agosto ai sensi dell’articolo 9 del dl n. 104/2020 pur avendone i requisiti ( Circ. Inps 125/2020) possono farlo sino al 15 dicembre 2020. L’accettazione della domanda dovrebbe comportare automaticamente anche la corresponsione del beneficio di 1.000€ ai sensi del dl n. 137/2020 per novembre (ove non già liquidato a seguito di nuova domanda) e di altri 1.000€ per dicembre ai sensi del dl n. 157/2020;
  2. Lavoratori Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, intermittenti, i lavoratori dello spettacolo che non hanno i requisiti rispetto all’indennità di cui all’articolo 9 del dl n. 104/2020 ma li posseggono in riferimento all’una tantum di 1.000€ prevista nel mese di novembre ai sensi dell’articolo 15 del dl n. 137/2020 (Circolare Inps 137/2020) possono presentare la relativa istanza sino al 18 dicembre 2020. L’accettazione della domanda comporta, come detto, automaticamente anche la corresponsione del beneficio di 1.000€ per dicembre ai sensi del dl n. 157/2020;
  3. Lavoratori Stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, intermittenti, i lavoratori dello spettacolo che non hanno i requisiti per l’indennità né ai sensi dell’articolo 9 del dl n. 104/2020 né ai sensi dell’articolo 15 del dl n. 137/2020 ma rispettano le nuove condizioni previste dal dl n. 157/2020 (per le quali si attende una nuova circolare INPS ed anche nuova procedura) hanno tempo sino al 15 dicembre 2020 per presentare l’istanza per tale indennizzo (pari a 1.000€).

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