Assegno unico universale – Primi chiarimenti
Il 1° aprile 2020 è stata emanata la legge n.46/2021 che contiene Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE.
L’attuazione avverrà tramite l’emanazione, entro i successivi 12 mesi, di specifici decreti legislativi attuativi, volti a disciplinare e rendere effettivamente operativo il c.d. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE.
Pertanto, finché non verranno emanati i decreti di attuazione rimangono in vigore le prestazioni attualmente in essere.
Si evidenziano qui di seguito alcuni passaggi fondamentali contenuti nella legge delega in commento.
- Andrà a semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico in maniera progressiva e tenuto conto delle risorse economiche disponibili.
- In via generale l’AUU dovrà essere modulato sulla base delle condizioni economiche del nucleo familiare e dell’età dei figli (ISEE).
- Sarà compatibile con la percezione da parte del nucleo famigliare del RdC e con altre eventuali prestazioni sociali agevolate. L’AUU non inciderà ai fini della richiesta e del calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali o altri benefici e prestazioni sociali riconosciute a favore di figli con disabilità.
- L’AUU sarà concesso sotto forma di assegno mensile oppure attraverso un credito d’imposta, ed è ripartito in pari misura tra i due genitori. Potrà essere ripartito in misura diversa – tra i due genitori – in caso di separazione, divorzio, affidamento, e altro.
- L’AUU andrà gradualmente a sostituire le misure attualmente vigenti a sostegno della famiglia con figli a carico, ad esempio: l’assegno di natalità, il premio alla nascita, l’assegno per nucleo familiare Legge n.153/1988 e gli assegni familiari DPR n.797/1955. Pertanto non è detto che verranno azzerate contemporaneamente tutte le misure ad oggi in vigore a sostegno delle famiglie.
- L’AUU è pienamente compatibile con eventuali altre misure erogate dalle Regioni o Province autonome.
- l’AUU viene riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico, fin dal 7° mese di gravidanza al 18° anno di età, e il suo importo è maggiorato per i figli successivi al secondo. Ulteriori maggiorazioni dell’importo dell’assegno sono previste in caso di figli disabili oppure di madri di età inferiore a 21 anni.
- Dal 18° anno di età e fino ai 21 anni del figlio potrà essere riconosciuto un AUU (di importo inferiore a quello riconosciuto per i figli minorenni) a condizione che il maggiorenne frequenti un corso di laurea, formazione professionale, un tirocinio con retribuzione inferiore ad un importo che verrà quantificato oppure sia registrato come disoccupato ed in certa di lavoro presso un centro per l’impiego o agenzia per il lavoro o ancora svolga il servizio civile universale.
- A richiesta l’AUU potrà essere erogato direttamente al figlio maggiorenne dietro sua richiesta.
Per quanto attiene ai requisiti per l’accesso all’AUU la legge delega richiede il possesso cumulativo dei seguenti requisiti:
- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- Essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- Essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.