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DECRETO SOSTEGNI BIS

by Alberto Marini

DECRETO SOSTEGNI BIS

Nella giornata di oggi 20 maggio c.a. il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del DECRETO SOSTEGNI bis con il quale ancora una volta interviene con specifiche misure connesse all’emergenza Covid-19.

In attesa che venga pubblicato in G.U. il testo del nuovo decreto, si anticipano alcune delle misure di particolare interesse:


Art. 36. Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza.

Si riconosce su domanda da presentare all’Inps ulteriori quattro quote di REM per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.


Art.38. Disposizioni in materia di NASpI

Dalla data di entrata in vigore del DECRETO SOSTEGNI BIS e fino al 31 dicembre 2021 è sospesa la riduzione del 3% sulla quota di NASpI in pagamento dal 4° mese di percezione.


Art.42 Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo.

In linea con quanto già previsto dal l’art.10 del D.L. 41/2021 (D.L. Sostegni) si riconosce un’ulteriore indennità una tantum pari a euro 1.600 alle categorie dei:

  • Dipendenti stagionali, e con contratti di lavoro in somministrazione, del settore turismo e stabilimenti termali;
  • Dipendenti stagionali, contratti di lavoro in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali ;
  • Lavoratori intermittenti;
  • Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Incaricati alle vendite a domicilio;
  • Lavoratori dello spettacolo;
  • Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali.

Art.68. Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

Si riconosce agli operai agricoli a T.D. con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nel 2020, una indennità una tantum di 800 euro.

Gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inps entro il 30 giugno 2021, tramite modello e modalità stabilite dall’Inps.

Particolari condizioni da rispettare sono:

  • Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • Non essere titolari di pensione.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è incompatibile con l’intervenuta riscossione – alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis – del RdC e del REM.
Infine l’indennità:

  • non è cumulabile con le altre misure previste dall’art. 10 del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)
  • è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità Inps (L. 222/84).

ATTENZIONE

Le informazioni fornite, insieme ad altre misure contenute nel DECRETO SOSTEGNI BIS saranno oggetto di specifica circolare non appena il testo definitivo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


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