DECRETO SOSTEGNI BIS
Il giorno 25 maggio 2021 il Consiglio dei Ministri ha pubblicato in GU il testo del DECRETO SOSTEGNI bis con il quale ancora una volta interviene con specifiche misure connesse all’emergenza Covid-19 con decorrenza 26 maggio 2021.
Di seguito alcune delle misure di particolare interesse per la maggior parte della platea di cittadini.
Art. 36: Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza
Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.
Ai fini del riconoscimento delle quote di REM si applicano i requisiti previsti dall’art. 12, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare che è riferito al mese di aprile 2021.
La richiesta delle quote aggiuntive di Rem è presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Art. 38: Disposizioni in materia di NASPI
Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1 giugno 2021 è sospesa la riduzione del 3% sulla quota di NASpI in pagamento dal 4° mese di percezione e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Dal 1° gennaio 2022 trova invece piena applicazione la suddetta riduzione e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Art. 42: Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a euro 1.600 senza presentare alcuna istanza.
Soggetti che invece devono presentare domanda, entro il termine del 31 luglio 2021:
- comma 2: lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021, che abbiano svolto nel medesimo periodo la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate, che non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 26 maggio 2021;
- comma 3: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021, ed abbiano svolto per il medesimo periodo almeno 30 giornate lavorative. I lavoratori di cui al presente comma non devono essere titolari di pensione o contrato di lavoro a tempo indeterminato ad esclusione del contratto intermittente senza indennità di disponibilità;
- Intermittenti che fra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021, abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative;
- Lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti in via esclusiva in Gestione Separata già alla data del 26 maggio 2021, e tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali art. 2222 c.c., con accredito di almeno un contributo e alla data del 27 maggio 2021 non abbiano contratti in essere;
- Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva alla data del 26 maggio 2021;
- comma 5: Lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali con i seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; nell’anno 2018 titolarità di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo stabilimenti enti termali, la cui durata complessiva è pari ad almeno 30 giornate; non essere titolare di pensione e di rapporto di lavoro al 26 maggio 2021.
- comma 6: Lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo Enpals che hanno almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 26 maggio 2021 con reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, non sono titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, l’indennità è altresì riconosciuta a coloro che hanno almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 26 maggio 2021 da cui derivi un reddito riferito al 2019 non superiore a 35.000 euro.
Le indennità previste per le diverse tipologie di lavoro qui trattate non sono tra loro cumulabili, non concorrono alla formazione del reddito e non è riconosciuta alcuna contribuzione figurativa, sono invece cumulabili con la titolarità dell’assegno di invalidità ai sensi della l. 222/84.
Art.69: Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca
Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro.
I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- titolari di pensione;
L’indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’indennità è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza. E’ inoltre incompatibile con le altre misure previste dall’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al presente decreto.
L’indennità è invece cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
L’indennità di cui al comma 1 è erogata direttamente dall’INPS e la richiesta dovrà essere presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.