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ASSEGNO UNICO

by Alberto Marini

ASSEGNO UNICOPubblicazione in Gazzetta Ufficiale

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno unico temporaneo su base mensile.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

Requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

Requisito economico

  • il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità

L’assegno a favore dei soggetti è determinato in base alla tabella allegata al decreto-legge, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno unico temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il beneficio è riconosciuto dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).


Quando fare domanda

La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato secondo le modalità che indicherà l’INPS entro il 30 giugno 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021


Come viene pagato

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito.


NOTA BENE

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata deve essere presentata entro due mesi dalla data della variazione.

Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.


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