D.LGS 105/2022 – NOVITÀ CONGEDO PARENTALE
Con il Decreto Legislativo n. 105/2022 l’Italia ha recepito la Direttiva dell’Unione Europea 2019/1158 sulla conciliazione tra vita e lavoro che punta a migliorare la vita di genitori e di tutori di disabili o persone malate, introducendo alcune novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Con il messaggio in oggetto l’INPS provvede a dare una serie di prime indicazioni relative al riconoscimento delle relative indennità – che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022 – riservandosi di fornire indicazioni di maggiore dettaglio in una Circolare successiva.
Precisa l’INPS che “in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi di cui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione. I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali”.
CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE
Una delle prime novità è il congedo obbligatorio di paternità di dieci giorni (art. 27 bis T.U. genitorialità) con un’indennità pari al 100 percento dello stipendio, che può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.
Si ricorda che il congedo obbligatorio di paternità si configura come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. In caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, la cui disciplina è rimasta immutata e che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Per poter fruire del congedo obbligatorio il padre deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro (o in alternativa utilizzare i sistemi informativi aziendali per la richiesta e la gestione delle assenze) con un anticipo non minore di 5 giorni sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva.
Viene inoltre aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi o affidatari, possono usufruire del congedo parentale (art. 34, comma 1, T.U. come modificato dal D.Lgs n. 105/2022).
Il livello della relativa indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di 3 mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. A esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori (art. 32 T.U.), i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale.
ESTENSIONE DEL PERIODO DI CONGEDO
Inoltre, sono stati estesi da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale per il genitore solo (nella cui definizione va ricompreso anche il genitore che ha l’affidamento esclusivo del figlio), nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali. Di questi 11 mesi complessivi, 9 mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi, indennizzabili sia per il genitore solo che per entrambi i genitori, è dovuta, fino al 12mo anno di età del bambino (o all’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
NOVITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI
Maggiori garanzie anche per le lavoratrici autonome di cui all’art. 68 del T.U., ove viene esteso il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto in caso di gravidanza a rischio accertata da un medico dell’ASL.
Per il genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, entro il 12mo anno di vita del bambino (o all’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzabile, non intrasferibile all’altro genitore. A esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi indennizzabile, fruibile in alternativa tra loro, per un periodo complessivo indennizzabile tra genitori di 9 mesi (prima erano 6 mesi).
Novità anche per quanto riguarda i congedi parentali per i lavoratori autonomi ove viene riconosciuto il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi. Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore (art. 69 T.U.).